Chi non è obbligato a presentare il Modello 730

In alcuni casi non vi è l’obbligo di presentazione del Modello 730/2010. Analizziamo i seguenti casi.

La presentazione della dichiarazione dei redditi, sia che si tratti di Unico che di mod. 730  non sempre è obbligatoria. In linea di massima l’obbligo viene meno quando il legislatore sa che la sua presentazione non comporterebbe pagamento di imposte, o perchè già trattenute dal sostituto, o perche’ già tassati alla fonte o perche esenti. Vediamo comunque nel dettaglio quali sono i casi in cui l’obbligo di dichiarare i redditi viene meno.

Chi non deve presentare il modello 730

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2009 ha posseduto:

  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore aeuro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore aeuro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
  • solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
  • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
  • solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
  • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
  • solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);
  • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE: L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33.

Articolo pubblicato il 14/06/2010 – Rivisto  il 06/02/2012 – sostanzialmente invariato.

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